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Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 140
 (Determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci sono liberamente determinate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono essere comunicate entro il 30 novembre di ogni anno alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.